La vostra associazione organizza attività con minori o per minori? Dal 7 aprile scatta un nuovo adempimento. L’associazione dovrà richiedere per ogni collaboratore – anche volontario – il certificato penale del casellario giudiziale quando l’attività comporti contatti diretti e regolari con il minore, al fine di verificare che questi non sia stato condannato per i reati di:
1. prostituzione minorile,
2. pornografia minorile,
3. detenzione di materiale pornografico,
4. organizzazione o pubblicizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività,
5. adescamento di minorenni,
ovvero sia stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
A prevederlo è l'articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".
La sanzione in caso di inadempimento è di natura pecuniaria e va da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Facendo riferimento la norma alle "attività volontarie" sono, pertanto, da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa che di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.